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Emas

IL RUOLO DELL’ARPAM NEL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLA REGISTRAZIONE EMAS
Acquisita la richiesta di registrazione dal Comitato – Sezione EMAS Italia e, contestualmente, da
ISPRA, quest’ultima procede ad avviare la relativa istruttoria di analisi.
logo EmasL’analisi svolta dall’ISPRA consiste nell’accertare che le condizioni stabilite dal Regolamento
EMAS siano soddisfatte.
1. verifica della completezza della documentazione richiesta;
2. analisi della dichiarazione ambientale prestando attenzione ai dati, agli indicatori di prestazione ambientale ed ai relativi obiettivi e programmi di miglioramento al fine di fornire al Comitato gli elementi necessari al rilascio della registrazione nonché quelli utili all’attività di sorveglianza dei verificatori ambientali;
3. acquisizione delle informazioni relative all’assenza di violazioni degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente fornite dall’ARPA/APPA o altro Ente territorialmente competente, secondo le procedure ISPRA – ARPA/APPA in vigore;
4. accertamento dell’assenza di pertinenti reclami delle parti interessate o della loro risoluzione positiva.

Completato il procedimento, l’ISPRA trasmette al Comitato – Sezione EMAS Italia, per il seguito di competenza, i risultati dell’analisi, le richieste delle integrazioni e dei chiarimenti eventualmente inoltrate al richiedente. Il Comitato – Sezione EMAS Italia, analizzato quanto sopra, adotta la relativa delibera.

Procedura completa di registrazione Comitato Ecoaudit ed Ecolabel rev.12

L’ISPRA/SNPA ha attivato dei gruppi di lavoro (TIC – tavoli istruttori di coordinamento; https://www.snpambiente.it/attivita/tavoli-istruttori-del-consiglio-tic/) ai quali partecipa anche l’ARPA Marche con il fine di produrre linee guida appropriate alla implementazione di EMAS, attività è ancora in corso e proseguirà anche nel prossimo triennio.

LE ORGANIZZAZIONI REGISTRATE EMAS IN ITALIA E NELLA REGIONE MARCHE

per un approfondimento:
ORGANIZZAZIONI EMAS REGIONE MARCHE OTTOBRE 2018
ORGANIZZAZIONI/SITI EMAS REGIONE MARCHE E ISO 14001 OTTOBRE 2019
ORGANIZZAZIONI REGISTRATE EMAS CON AUTORIZZAZIONE AIA

  SITUAZIONE ITALIANA NUMERO REGISTARZIONI EMAS dal 2007 al 2018
 
EMAS1   EMAS2

Dalla analisi dei dati si può costatare un continuo incremento del numero delle registrazioni nelle Regione Marche. Tuttavia il numero di richieste medio annuo è calato (circa < 5 istruttorie) e negli ultimi anni a causa anche della crisi il numero delle organizzazioni registrazione EMAS si è stabilizzato.

  REGIONE MARCHE
  Numero Registarzioni EMAS dal 2003 al 2019  
      situazione PROVINCE delle Marche  -  ottobre 2018
EMAS3   EMAS4


REGOLAMENTO (CE) n.1221/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2009
Articolo 2 - Definizioni
21) «organizzazione», un gruppo, una società, un’azienda, un’impresa, un’autorità o un’istituzione, ovvero loro parti o combinazione, in forma associata o meno, pubblica o privata, situata all’interno o all’esterno della Comunità, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa;
22) «sito», un’ubicazione geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un’organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi, ivi compresi tutte le infrastrutture, gli impianti e i materiali; un sito è la più piccola entità da considerare ai fini della registrazione;

schemaEMAS

 

EMAS: ECO-MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME
Le Agenzie Ambientali rivestono un ruolo di intermediari tra le aziende/organizzazioni e l'ambiente, i cui rapporti stanno passando dalla logica del "command and control" a quella dell'adesione volontaria ai sistemi per la prevenzione dell'inquinamento come il Regolamento EMAS della Comunità Europea.
Il Sistema comunitario di Ecogestione e audit (EMAS = Eco-Management and Audit Scheme) è un sistema a cui possono aderire volontariamente le imprese e le organizzazioni, sia pubbliche che private, aventi sede nel territorio della Comunità Europea che desiderano impegnarsi nel valutare e migliorare la propria efficienza ambientale.
EMAS è uno strumento volontario di attuazione della Politica Ambientale Comunitaria finalizzato al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali da parte delle organizzazioni che lo adottano ed incoraggia allo sviluppo delle migliori prestazioni ambientali. EMAS rappresenta il riconoscimento ufficiale europeo a livello di performance ambientali di eccellenza ed è principalmente destinato a migliorare l'ambiente e a fornire alle organizzazioni, alle autorità di controllo ed ai cittadini uno strumento attraverso il quale è possibile avere informazioni misurabili sulle prestazioni ambientali delle organizzazioni.
Il primo Regolamento EMAS n. 1836 è stato emanato nel 1993 e nel 2001 è stato sostituito dal Regolamento n. 761 che, a sua volta sottoposto a revisione, è stato sostituito nel 2009 dal nuovo Regolamento n.1221.

COME REGISTRARSI EMAS
Per ottenere la registrazione EMAS un'organizzazione deve:
1. Effettuare una analisi ambientale
Esaminare tutti gli impatti ambientali delle attività svolte: processi produttivi, prodotti e servizi, metodi di valutazione, quadro normativo, prassi e procedure di gestione ambientale già in uso.
2. Dotarsi di un sistema di gestione ambientale
Sulla base dei risultati dell'analisi ambientale, creare un efficace sistema di gestione ambientale che punti a realizzare la politica ambientale dell'organizzazione ed a conseguire gli obiettivi di miglioramento definiti dal vertice aziendale. Il sistema deve specificare responsabilità, mezzi, procedure operative, esigenze di formazione, provvedimenti di monitoraggio e controllo, sistemi di comunicazione.
3. Effettuare un audit ambientale
Valutare l'efficacia del sistema di gestione e le prestazioni ambientali a fronte della politica, degli obiettivi di miglioramento, dei programmi ambientali dell'organizzazione, e delle norme vigenti.
4. Predisporre una dichiarazione ambientale.
La dichiarazione ambientale deve descrivere i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi ambientali fissati ed indicare in che modo e con quali programmi l'organizzazione prevede di migliorare continuamente le proprie prestazioni in campo ambientale.
5. Ottenere la verifica indipendente da un verificatore EMAS.
Un verificatore accreditato da un organismo di accreditamento EMAS di uno Stato membro deve esaminare e verificare l'analisi ambientale, il sistema di gestione ambientale, la procedura e le attività di audit, la dichiarazione ambientale.
6. Registrare la dichiarazione presso l'organismo competente dello Stato membro.
La dichiarazione ambientale convalidata dal verificatore deve essere inviata all'Organismo competente dello Stato membro per la registrazione. Ottenuta la registrazione, l'organizzazione riceve un numero che la identifica nel registro europeo, ha diritto ad utilizzare il logo EMAS e mette a disposizione del pubblico la dichiarazione ambientale.

SEMPLIFICAZIONI ED AGEVOLAZIONI PER LE ORGANIZZAZIONI CHE INTENDONO REGISTRARSI EMAS
L’adesione volontaria delle imprese ad EMAS e ad Ecolabel UE può essere sicuramente favorita da una legislazione che riconosca dei benefici e che preveda concreti incentivi per le organizzazioni che ottengono la registrazione EMAS e le imprese che certificano prodotti e servizi con il marchio Ecolabel UE. Negli ultimi anni, il Legislatore si è sempre più orientato in tal senso; conferma di ciò si ha anche nella legge 221/2015 ove, all’art. 17, sono espressamente previste disposizioni per promuovere l’adesione ad EMAS e ad Ecolabel UE.
Oltre a ciò, la legge 221/2015 prevede, all’art. 68, che sia istituito, presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli. I sussidi, secondo quanto riportato al citato articolo, sono intesi nella loro definizione più ampia e comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati e le esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell’ambiente.
Il Settore IPP, ritenendo strategico proseguire tale attività, rende disponibile un catalogo dei provvedimenti che prevedono incentivi per le organizzazioni aderenti ad EMAS e ad Ecolabel UE.
Le principali semplificazioni ed agevolazioni normative previste nella Regione Marche

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