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attività AUA

Autorizzazione Unica Ambientale è un provvedimento istituito dal Dpr 13 marzo 2013, n.59 è rilasciato su istanza di parte che include in un unico titolo diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa ambientale di settore.
Si tratta di un unico provvedimento autorizzativo di competenza per l’adozione della Provincia (con durata di 15 anni) che sostituisce e comprende diversi titoli abilitativi in materia ambientale, che prima l’impresa doveva chiedere e ottenere separatamente.
Si dotano di AUA i gestori delle imprese non soggette alla disciplina dell’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e che per poter operare devono munirsi di almeno uno dei suddetti titoli abilitativi.

ATTIVITÀ ISTRUTTORIA ARPAM
L’ARPAM fornisce supporto tecnico nell’ambito tramite l’espressione di pareri al Comune (acustica) e alla Provincia per il tramite del SUAP, nell’ambito del procedimento istruttorio per il rilascio dell’AUA ed il parere fornito è a titolo oneroso.
Di seguito in modo schematico sono rappresentati in termini numerici come media regionale sul periodo 2014 e 2018 i vari contribuiti tecnici alle istruttorie nei differenti ambiti : acque, rumore, aria e rifiuti.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO AUA
L’ARPAM in base alle specifiche richieste della Autorità Competente vengono effettuati controlli presso le attività AUA. Attualmente vengono comunque sempre effettuati controlli ambientali in casi particolari legati a segnalazioni di emergenze ambientali, o in caso di rinnovi nel Dipartimento di Fermo e di Macerata per gli scarichi idrici.

  ATTIVITÀ ISTRUTTORIA AUA REGIONALI
 
numero AUA
Regione Marche
     numero medio annuo di relazioni
per supporto tecnico alla A.C. per AUA
     numero medio
controlli AUA
         
         

 CONFLUISCONO NELL’AUA:
a) l’autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) la comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
c) l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) l’autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) la comunicazione o il nulla osta di cui all’articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
f) l’autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
g) le comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

CHI LA PUÒ CHIEDERE
Possono richiedere l’AUA le piccole e medie imprese, come definite dal Dm 18 aprile 2005, e gli impianti non soggetti alla disciplina dell’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) che abbiano bisogno di ottenere, rinnovare, sostituire ecc... almeno un titolo abitativo tra quelli sopra elencati.

A CHI SI CHIEDE La domanda deve essere presentata solo e unicamente allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) che la inoltra per via telematica alla Provincia ed alle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento. La domanda deve essere presentata in formato digitale, secondo il modello fornito dal SUAP, con allegati esclusivamente in formato pdf di dimensione non superore a 5 mb, in conformità alle disposizioni sulla firma digitale.
QUANDO CHIEDERLA La richiesta deve avvenire in occasione della scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito. La domanda di AUA deve essere inoltrata per il rilascio, il rinnovo o l'aggiornamento di uno o più dei 7 titoli abilitativi elencati nell'articolo 3 del regolamento (Dpr 13 marzo 2013, n. 59) e sopra Settore Ambiente e Trasporti Servizio Energia Note Informative AUA - 2/2 - Viale Trento, n. 113 - 63900 comunicazione nei modelli già in uso, ferma restando la loro presentazione al SUAP in modalità telematica.

QUANDO NON CHIEDERLA
Se il progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) e le leggi statali o regionali stabiliscono che la VIA sostituisce tutti gli atti di assenso, l’AUA non deve essere richiesta. Nel caso in cui le leggi statali o regionali stabiliscono che la VIA non sostituisce tutti gli atti di assenso, l’AUA dovrà essere richiesta dopo l'espletamento della pratica VIA.


IL MODELLO
Con un decreto ministeriale sarà approvato un modello-tipo per la richiesta dell’AUA. Nelle more di tale decreto, la domanda deve essere presentata al SUAP. La domanda deve essere presentata in formato digitale, secondo il modello fornito dal SUAP, con allegati esclusivamente in formato “pdf” di dimensione non superiore a 5 mb, in conformità alle disposizioni sulla firma digitale. Per quanto riguarda la modulistica attualmente vigente si veda l’Allegato “A” e si contatti il SUAP di competenza.

DURATA E RINNOVO L’AUA L’AUA ha una durata di 15 anni decorrenti dalla data di rilascio al gestore, da parte del SUAP, del provvedimento conclusivo del procedimento; il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.
Fermo restando quanto sopra, e fatte salve le specifiche prescrizioni del provvedimento autorizzatorio, si ricorda che i gestori di attività caratterizzate dalla presenza di scarichi di sostanze pericolose (articolo 108 del D.Lgs. 152/2006) devono presentare, almeno ogni 4 anni, una dichiarazione di autocontrollo all’Autorità Competente; tale dichiarazione non influenza la durata complessiva dell’AUA.

PRECISAZIONI SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO
Come già chiarito, il D.P.R. 59/2013 non comporta un trasferimento di funzioni verso la Provincia; in tale contesto, con particolare riferimento all’inquinamento acustico, si evidenzia che le competenze in tale settore rimangono attribuite ai Comuni. Cionondimeno, si ritiene utile mettere a disposizione dell’utenza il seguente modello al fine di agevolare la produzione delle informazioni relative al rumore; a tal proposito, si ricorda che la produzione di tali informazioni è da intendersi obbligatoria in ogni circostanza (nuovi impianti, modifiche sostanziali, modifiche non sostanziali).
Poiché sono comunque da intendersi fatte salve le disposizioni dei singoli Comuni, rimane dovere del gestore accertarsi di produrre tutte le informazioni richieste dall’autorità competente di riferimento impiegando, ove disponibile, anche la modulistica predisposta dal Comune.

CHI LA RILASCIA
Ferme restando le funzioni attribuite a ciascun soggetto istituzionale (Comuni, Enti gestori del Servizio Idrico Integrato, ecc…) l’autorità competente per l’adozione del provvedimento di AUA è la Provincia.

La Regione Marche rende disponibile un modello unico provvisorio da impiegare per presentare le istanze di AUA agli Sportelli Unici per le Attività Produttive. Il modello è disponibile e sia presso gli sportelli unici sia presso il sito della Regione Marche. Dal medesimo portale regionale, è possibile scaricare le linee guida regionali in materia di AUA.

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