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Impianti elettrici

L.R. Marche 2/9/1997 n.60 (Art. 18)

D.Lgs. 9/04/2008 n.81 smi (Art. 86)
D.P.R. 22/10/2001 N. 462

Arpam effettua le verifiche periodiche di impianti di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione (per questi ultimi Arpam effettua anche l'omologazione) previste dall'art. 86 del D.Lgs. 81/08 così come regolamentato dal D.P.R. 462/2001

Le denunce di nuova installazione possono essere inoltrate con il modulo ALLEGATO

La richiesta di verifica periodica può essere effettuata utilizzando il modulo ALLEGATO

Le tariffe applicate da Arpam sono riportate nel TARIFFARIO ARPAM VERIFICHE IMPIANTISTICHE

 

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO  D.P.R. 462/01 e S.M.I.

     

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;
Impianto di messa a terra (ex modello A e B)

Impianto elettrico in luoghi con pericolo di esplosione (ex modello C)
   
L‘omologazione viene eseguita dall’elettricista con la dichiarazione di conformità o di rispondenza (L.46/90 e S.M.I.) CLICCA QUI

Viene verificato dall’elettricista che rilascia la dichiarazione di conformità. (L./46/90) L‘impianto può essere messo in esercizio. CLICCA QUI 

   

L’impianto può essere messo in esercizio

Entro 30 giorni dalla messa in esercizio deve essere inviata all’ ASL/ARPA la dichiarazione di conformità (L.46/90 e S.M.I.) CLICCA QUI

 

Entro 30 gg. dalla messa in esercizio deve essere inviata la dichiarazione di conformità o di rispondenza all'INAIL e ASL/ARPA anche tramite SUAP CLICCA QUI

L’omologazione viene eseguita dall’ ASL/ARPA, il prima possibile. (art.86 D. Lgs. 81/08 e S.M.I.) PER RICHIESTA ARPAM CLICCARE QUI 

 

Ogni 2 o 5 anni deve essere richiesta la verifica periodica all’ASL/ARPA o ad organismi individuati dal Ministero  PER RICHIESTA ARPAM CLICCARE QUI

Ogni due anni deve essere richiesta la verifica periodica all’ASL/ARPA o ad organismi individuati dal Ministero (art.6)

     

Le verifiche periodiche sono onerose e a carico del Datore di Lavoro.
Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche.
(DPR N.462 del 22 ottobre 2001 e S.M.I.
)

 

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