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RINA certifica la conformità alla norma ISO 9001:2015 dell'attività di "Controlli ambientali su terre e rocce da scavo". (Certificato n. 43785/23/S) |
- alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
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alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;
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all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
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alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.
Gli adempimenti necessari ai fini della gestione delle terre e rocce da scavo variano a seconda della tipologia di cantiere; il link a questa TABELLA ne riepiloga sinteticamente i tratti principali.
La Dichiarazione di cui all’art. 21 del D.P.R. 120/2017 (Allegato 6) va trasmessa obbligatoriamente al Comune e al Servizio Territoriale ARPAM competente (e preferibilmente anche ai Comuni e alle sedi territoriali ARPAM competenti per sito di destinazione, almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo.
La Dichiarazione di avvenuto utilizzo (Allegato 8) va trasmessa agli stessi Enti entro il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all’art. 21 (ovvero entro la data presunta di ultimazione attività di utilizzo di cui all’allegato 6).
AVVERTENZE
Nel rispetto delle condizioni previste dal DPR 120/2017, le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti e sono escluse dal campo di applicazione delle norme sui rifiuti.
Operare in difformità a quanto previsto dal D.P.R. 120/2017, incluso il mancato rispetto dei tempi di notifica, comporta la riannessione delle terre e rocce da scavo all’ambito della normativa dei rifiuti, con conseguente applicazione del relativo regime sanzionatorio.
I controlli in merito alle Dichiarazioni sostituitive e ai Piani di Utilizzo sono affidati all'ARPAM; i relativi costi sono a carico del proponente.
Modifiche alle Dichiarazioni Sostitutive e ai Piani di utilizzo sono consentite secondo quanto disciplinato dal DPR 120/2017, al quale si rimanda per tutto quanto qui non ulteriormente specificato.
- Dichiarazione di utilizzo di cui all'articolo 21 (allegato 6)
- Documento di trasporto di cui all'articolo 6 (Allegato 7)
- Dichiarazione di avvenuto utilizzo - D.A.U. di cui all'articolo 7 (Allegato 8)
- D.P.R. 120/2017
- Circolare Ministeriale prot. n. 0015786 del 10.11.2017
- Nota Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0002697 del 20/02/2018
- Nota Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0012021 del 19/07/2018
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RINA certifica la conformità alla norma ISO 9001:2015 dell'attività di "Controlli ambientali su terre e rocce da scavo". (Certificato n. 43785/23/S) |
Il DPR 13/06/2017 n. 120 (entrato in vigore il 22/08/2017) ha come obiettivo il riordino e la semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, con particolare riferimento:
- alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
- alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;
- all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
- alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.
Gli adempimenti necessari ai fini della gestione delle terre e rocce da scavo variano a seconda della tipologia di cantiere ed i principali sono sinteticamente riportati nella allegata TABELLA RIEPILOGATIVA.
Si ricorda che la Dichiarazione di cui all’art. 21 del D.P.R. 120/2017 (Allegato 6) va trasmessa, obbligatoriamente al Comune e al Dipartimento provinciale ARPAM competente e preferibilmente anche ai Comuni e Dipartimenti ARPA provinciali del sito di destinazione, almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo, mentre la Dichiarazione di avvenuto utilizzo (Allegato 8) va trasmessa agli stessi Enti entro il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all’art. 21 (ovvero entro la data presunta di ultimazione attività di utilizzo di cui all’allegato 6).
Nel rispetto delle condizioni previste dal DPR 120/2017 le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti e sono escluse dal campo di applicazione dei rifiuti.
Operare in difformità a quanto previsto dal D.P.R. 120/2017, incluso il mancato rispetto dei tempi di notifica, comporta, di norma, la cessazione da parte delle terre e rocce da scavo della qualifica di sottoprodotto. In questo caso la gestione delle terre e rocce da scavo rientra nell’ambito della normativa dei rifiuti, con conseguente applicazione del relativo regime sanzionatorio.
Per modifiche delle dichiarazioni e dei Piani di utilizzo e quant’altro non specificato si rimanda al DPR 120/2017.
ARPA effettuerà i controlli con costi a carico del proponente relativi alle dichiarazioni sostitutive ed ai piani di utilizzo.
NUOVA MODULISTICA:
- Dichiarazione di utilizzo di cui all'articolo 21 (allegato 6)
- Documento di trasporto di cui all'articolo 6 (Allegato 7)
- Dichiarazione di avvenuto utilizzo - D.A.U. di cui all'articolo 7 (Allegato 8)
DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE:
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