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07.02.2018 MISURE PER LA RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL’ARIA

sono state in parte recepite e in parte rinviate, per la loro natura tecnica e non urgente, a un apposito tavolo di verifica e monitoraggio. Il piano redatto dalla Regione Marche si attiene alle indicazioni di legge e conferma le misure già adottate lo scorso anno in base a dati che confermano valori simili a quelli del 2016.
L’atto fornisce anche alcuni indirizzi da applicare nelle ordinanze sindacali in modo da garantire omogeneità degli interventi su tutto il territorio. I Comuni dovranno a questo punto adottare le misure limitative tramite propri provvedimenti.
Attualmente il sistema di monitoraggio della Regione Marche è conforme alle quote previste dalla direttiva 155 del 2010 e ai parametri definiti dalle successive linee guida per la determinazione del numero e della tipologia delle centraline.
In base a una serie di criteri come la dimensione del territorio, la densità della popolazione e le attività antropiche sono attive nella regione 17 punti di rilevamento. Sei si trovano nei fondi urbani di Ascoli Piceno, Macerata Collevario, Ancona Cittadella, Pesaro, Chiaravalle e Urbino. Quattro sono state collocate nei fondi rurali di Civitanova, Ripatransone, Montemonaco e Genga.
Tre sono centraline industriali in funzione a Falconara Marittima nei pressi della Raffineria Api. Quattro centraline di traffico sono attive a Fano, Jesi, Fabriano e San Benedetto. Nella logica del miglioramento del monitoraggio, è in via di definizione con il Comune di Ancona il posizionamento di una nuova centralina del traffico. A dicembre 2017 la Regione ha chiesto formalmente al Comune di Ancona di individuare un referente ufficiale per definire il posizionamento.
L’incontro tra i tecnici dei due enti è previsto per domani. SCHEDA DEL PROVVEDIMENTO In sintesi le misure riguardano il traffico veicolare, con divieto di circolazione da lunedì a venerdì, esclusi i giorni di festività nazionale, dalle ore 08:30 alle 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 18:30, per tutti i veicoli diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3, senza filtro antiparticolato.
Per i veicoli commerciali adibiti al trasporto merci, diretti, in transito o provenienti dal Porto di Ancona, divieto di circolazione per le intere ventiquattro ore dell’intera settimana, per i veicoli diesel pre Euro, Euro 1 ed Euro 2, senza FAP. Esclusione dalle limitazioni dei veicoli commerciali dualfuel diesel, eccetto gli Euro 0, a condizione che venga effettivamente utilizzato anche il metano durante la circolazione nelle aree soggette a limitazione. Qualora si verificassero reiterati superamenti delle soglie giornaliere massime di PM10, di regola identificabili in 7 giorni, si applicheranno inoltre ulteriori misure d’urgenza e temporanee previste nel Protocollo. In particolare i Comuni dovranno ordinare l’abbassamento dei limiti di velocità di 20 km/h nelle aree urbane a rischio. Potranno chiedere all’autorità competente e previo accordo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti l’abbassamento dei limiti di velocità di 20 km/h nelle eventuali arterie autostradali limitrofe alle aree urbane a rischio.
I Comuni potranno inoltre effettuare l’attivazione di sistemi di incentivo al trasporto pubblico locale e mobilità condivisa. Relativamente alle attività produttive si confermano essenzialmente le misure dell’anno scorso, pertanto quelle autorizzate alle emissioni in atmosfera, dovranno ridurre le polveri totali e di ossidi di azoto del 10% rispetto ai limiti autorizzati, salvo quelle autorizzate con limiti uguali od inferiori al 45% dei limiti nazionali.
Le attività produttive di panificazione e ristorazione non potranno utilizzare la combustione di biomasse legnose per la cottura dei cibi, salvo che tali apparecchiature siano dotate di idonei sistemi di abbattimento per almeno il 50%. Anche per quanto riguarda il riscaldamento degli edifici pubblici e privati si confermano essenzialmente le misure dell’anno scorso, pertanto divieto di accensione degli impianti e dei singoli apparecchi termici a biomassa solida utilizzati per il riscaldamento o solo per la produzione di acqua sanitaria, quando nell’unità immobiliare è presente un altro tipo di riscaldamento meno inquinante, nei giorni da lunedì a venerdì, esclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono, o l’utilizzo limitato alla cottura di cibi.
E’ consentita la sostituzione di apparecchi obsoleti esistenti con altri di elevate prestazioni o l’acquisto di un nuovo apparecchio, senza rottamare, istallandone uno di prestazioni molto elevate. Tuttavia se si verificassero reiterati superamenti delle soglie giornaliere massime di PM10, di regola identificabili in 7 giorni, i Comuni dovranno ordinare la riduzione delle temperature massime di 2 gradi di riscaldamento negli edifici pubblici e privati.

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