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Autorizzazione Integrata Ambientale

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è un provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto o di parte di esso, a determinate condizioni al fine di uniformarsi ai principi della "Prevenzione e riduzione integrate dell'Inquinamento". Esso considera la prestazione globale dell'impianto nei confronti dell'ambiente (integrated pollution prevention and control - IPPC), come previsto dalla normativa europea.

RINA   RINA certifica la conformità alla norma ISO 9001:2015 dell'attività di "Svolgimento di ispezioni AIA" e "Formulazione di pareri per istruttorie AIA e per rilascio di autorizzazione per impianti di trattamento rifiuti".
(Certificato n. 43785/23/S)


Un'azienda rientra nella procedura di AIA quando le sue caratteristiche trovano specifica rispondenza ai requisiti stabiliti in Allegato VIII (impianti di competenza regionale) ed in Allegato XII (impianti di competenza statale) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Per l’AIA sono individuate le seguenti categorie industriali:
• attività energetiche;
• produzione e trasformazione di metalli;
• industria dei prodotti minerari;
• gestione dei rifiuti;
• altre attività (cartiere, allevamenti, macelli, industrie alimentari, concerie…).
Per le aziende che non sono soggette ad AIA continuano a valere i meccanismi autorizzativi ambientali previsti dalle singole norme di settore.

Esistono due tipi di AIA: le AIA regionali e le AIA statali. In linea di principio, un’AIA diventa di competenza statale al superamento di determinate soglie specificate nello stesso riferimento normativo. Al di sotto di queste soglie l’AIA rimane di competenza regionale.

Un’AIA sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale di seguito specificato:
• autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I alla parte V del D. lgs n. 152/2006);
• autorizzazione allo scarico (capo II del titolo IV della parte terza del d. lgs 152/2006)
• autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti (art. 208 del d. lgs 152/2006)
• autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (art.7 del Dlgs 209/2009)
• autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivati dal processo di depurazione in agricoltura (art. 9 del D. lgs n. 99/1992)
• inoltre l’AIA sostituisce la comunicazione di cui all’art. 216 del D. lgs 152/2006 fermo restando la possibilità di usare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V.
L'AIA con la più recente disciplina (D.Lgs 46/2014) ha acquisito una durata di 10 anni, ma può avere una valenza maggiore nel caso in cui l'azienda titolare del decreto sia in possesso di certificazioni ambientali (UNI EN ISO e/o EMAS). In particolare, per le installazioni che all'atto del rilascio dell'autorizzazione risultino registrate ai sensi del Regolamento CE n 1221/2009 (EMAS) la durata dell'autorizzazione è fissata in 16 anni, mentre è di 12 anni per le installazioni che all'atto del rilascio dell'autorizzazione risultino certificate secondo la norma UNI EN ISO 14001.

L'AUTORITÀ COMPETENTE AL RILASCIO DELL'AIA
Il D.Lgs. 152/2006 definisce compiutamente le soglie di competenza al rilascio dell’AIA. Al di sotto di certi livelli di soglia l’Autorità competente al rilascio dell’AIA è regionale e, per le Marche, è individuata nella P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Qualità dell'Aria e Protezione Naturalistica della Regione Marche.
Una volta superati gli stessi limiti, la competenza diventa statale in capo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) di Roma.

LE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (MTD)
Uno dei presupposti principali per l’ottenimento dell’AIA da parte di un’azienda soggetta è l’impegno ad adottare le MTD specificatamente definite per il comparto di appartenenza dell’azienda stessa.
Il Ministero dell'ambiente, di intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministero della sanità e con la Conferenza permanente per i rapporti Stato-regioni deve provvedere ad assicurare la partecipazione dell'Italia allo scambio di informazioni organizzato dalla Commissione europea relativamente alle migliori tecniche disponibili e al loro sviluppo al fine di un corretto aggiornamento delle medesime, nonché alle relative prescrizioni in materia di controllo

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